Il fatto integra la truffa (640.1) aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640bis) in concorso con la malversazione (316bis)
I segmenti fattuali sono due e riguardano le condotte di Tizio a monte e a valle dell’ottenimento dei fondi.
- Quanto al primo segmento, occorre domandarsi se si tratti di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. o Indebita percezione ex art. 316-ter c.p.
Il criterio discretivo individuato dalle Sezioni Unite (n.16568/2007) è il seguente: si applica la truffa quando vi è effettivamente un’induzione in errore; si applica l’indebita percezione quando tale induzione non c’è (ad esempio, perché l’ente erogatore non deve controllare i presupposti della domanda).
ratio: l’art. 316-ter c.p. si apre con la clausola “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis“, pertanto, se l’ambito applicativo coincidesse con quello della truffa aggravata, sarebbe una norma inapplicabile. Ne discende che, poiché occorre privilegiare l’interpretazione che dà senso all’esistenza delle disposizioni, rispetto a quella che le renderebbe inutili, l’art. 316-ter si applica in tutti quei casi in cui: i) viene presentata documentazione falsa (o, così come recita la norma, vengono omesse informazioni dovute); ii) non viene integrata la truffa e cioè quando non vi è l’induzione in errore.
Nel nostro caso, il controllo sui presupposti della domanda c’è, perciò è ragionevole qualificare il fatto come truffa aggravata ex art. 640bis e non quale 316ter
NB1 vale la pena specificare che l’art.640-bis c.p., contrariamente a quanto l’autonoma rubrica indurrebbe a pensare, è circostanza e non reato autonomo.
NB2 L’indebita percezione, a differenza della truffa, è reato complesso che assorbe i delitti di falso ideologico del privato in atto pubblico e uso di atto falso ex artt. 483 e 489 (non altre falsità).
- Quanto al secondo segmento, si tratta di malversazione ex art. 316-bis c.p.
Qui la qualificazione (se si conosce l’esistenza del reato) è meno problematica.
Rimane la questione del concorso dei reati. In base alle Sezioni Unite (n.20664/2017), truffa aggravata ex art. 640 c.p. (o, a seconda dei casi, indebita percezione ex art. 316-ter) possono concorrere con il reato ex art. 316-bis c.p. perché non sono in rapporto di specialità; non sono cioè, in un rapporto logico di continenza (visivamente: un cerchio grande che ne contiene uno più piccolo).
Il criterio di specialità, secondo le Sezioni Unite, è infatti l’unico di portata generale previsto dal legislatore per risolvere i conflitti apparenti di norme, in quanto offre garanzia di certezza. L’operatività di altri criteri (sussidiarietà/consunzione) è eccezionale e deve essere prevista caso per caso dal legislatore (come accade per la formulazione del 316-ter, che abbiamo appena visto).
Ot-ti-mo!
I segmenti fattuali sono due e riguardano le condotte di Tizio a monte e a valle dell’ottenimento dei fondi.
- Quanto al primo segmento, occorre domandarsi se si tratti di truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. o Indebita percezione ex art. 316-ter c.p.
Il criterio discretivo individuato dalle Sezioni Unite (n.16568/2007) è il seguente: si applica la truffa quando vi è effettivamente un’induzione in errore; si applica l’indebita percezione quando tale induzione non c’è (ad esempio, perché l’ente erogatore non deve controllare i presupposti della domanda).
ratio: l’art. 316-ter c.p. si apre con la clausola “salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis“, pertanto, se l’ambito applicativo coincidesse con quello della truffa aggravata, sarebbe una norma inapplicabile. Ne discende che, poiché occorre privilegiare l’interpretazione che dà senso all’esistenza delle disposizioni, rispetto a quella che le renderebbe inutili, l’art. 316-ter si applica in tutti quei casi in cui: i) viene presentata documentazione falsa (o, così come recita la norma, vengono omesse informazioni dovute); ii) non viene integrata la truffa e cioè quando non vi è l’induzione in errore.
Nel nostro caso, il controllo sui presupposti della domanda c’è, perciò è ragionevole qualificare il fatto come truffa aggravata ex art. 640bis e non quale 316ter
NB1 vale la pena specificare che l’art.640-bis c.p., contrariamente a quanto l’autonoma rubrica indurrebbe a pensare, è circostanza e non reato autonomo.
NB2 L’indebita percezione, a differenza della truffa, è reato complesso che assorbe i delitti di falso ideologico del privato in atto pubblico e uso di atto falso ex artt. 483 e 489 (non altre falsità).
- Quanto al secondo segmento, si tratta di malversazione ex art. 316-bis c.p.
Qui la qualificazione (se si conosce l’esistenza del reato) è meno problematica.
Rimane la questione del concorso dei reati. In base alle Sezioni Unite (n.20664/2017), truffa aggravata ex art. 640 c.p. (o, a seconda dei casi, indebita percezione ex art. 316-ter) possono concorrere con il reato ex art. 316-bis c.p. perché non sono in rapporto di specialità; non sono cioè, in un rapporto logico di continenza (visivamente: un cerchio grande che ne contiene uno più piccolo).
Il criterio di specialità, secondo le Sezioni Unite, è infatti l’unico di portata generale previsto dal legislatore per risolvere i conflitti apparenti di norme, in quanto offre garanzia di certezza. L’operatività di altri criteri (sussidiarietà/consunzione) è eccezionale e deve essere prevista caso per caso dal legislatore (come accade per la formulazione del 316-ter, che abbiamo appena visto).